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INQUINAMENTO IDRICO – Scarico reflui autolavaggio

Categoria: Acqua
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 12/10/2009
n. 39729

Lo scarico senza autorizzazione, in pubblica fognatura, di reflui provenienti da un impianto di autolavaggio rende configurabile il reato di cui all’art. 137, D.Lgs. 152/2006, a carico del gestore dell’impianto , in quanto su quest’ultimo grava l’onere di controllare che l’impianto da lui gestito sia dotato di autorizzazione, configurando quest’ultima il presupposto della stessa legittimità della gestione. (Fattispecie in cui i liquidi che confluivano nella “platea di lavaggio” derivavano dall’attività di pulitura delle motrici e delle carrozze dei treni- e quindi erano di tipo industriale – e, transitando attraverso la rete fognaria interna della stazione, confluivano direttamente in fognatura)

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