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INQUINAMENTO IDRICO – Gestione del depuratore

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Civile
Data: 22/06/2006
n. 14441

In tema di violazioni amministrative, in particolare per il superamento dei limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue da depuratore, con riferimento al principio della solidarietà di cui all’art. 6 della L. 689/81, la delega di funzioni, nel caso di affidamento della gestione dell’impianto a terzi, ove regolarmente conferita, con conseguente assoggettamento a responsabilità del solo soggetto delegato, comporta che solo all’interno della struttura di quest’ultimo e fuori dei casi di responsabilità dell’ente preponente - per “culpa in vigilando”, “in eligendo” o per altri eccezionali casi, quali la radicale ed originaria deficienza tecnica degli impianti ed omissione di intervento, o di sopravvenuta inadeguatezza degli stessi -, possa operare il detto principio di solidarietà: vale a dire che, una volta individuato nel soggetto gestore, persona fisica o giuridica, il detentore qualificato dell’impianto, solo lo stesso è obbligato al pagamento della sanzione in solido con l’autore dell’illecito, suo rappresentante o preposto.

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