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INQUINAMENTO IDRICO – Sanzioni amministrative

Categoria: Acqua
Autorità: Cassazione Civile
Data: 08/05/2006
n. 10480

L’art. 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli) ha introdotto il principio (ripreso dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 45) della personalità dell’autorizzazione allo scarico. Solo il titolare dell’autorizzazione allo scarico è responsabile del superamento dei valori limite di emissione previsti per legge e soltanto su di lui grava l’obbligo di verificare in continuazione la idoneità del sistema di smaltimento a mantenere le acque reflue nei limiti ammessi e, in caso contrario, di attivarsi per effettuare i necessari interventi; ne deriva che il titolare dell’autorizzazione è l’unico responsabile anche qualora il superamento dei predetti valori sia materialmente riconducibile a terzi cui egli abbia consentito l’utilizzo dello scarico.

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