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Violazione disciplina regionale delle acque meteoriche di dilavamento: quale sanzione?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 14/03/2017
n. 12163

In materia di acque meteoriche di dilavamento, mentre l’art. 133, comma 9 del d.lgs. 152/2006 sanziona in via amministrativa chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’art. 113, comma 1, lett. b), ossia per la violazione delle prescrizioni o delle autorizzazioni disposte in sede regionale, l’art. 137, comma 9, prevede una sanzione penale per chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell’art. 113, comma 3, riguardante i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (nella fattispecie in esame - relativa a scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da attività di escavazione di cava attraverso tubazione di ferro appositamente predisposta, effettuati senza autorizzazione e senza aver presentato il piano di gestione nei termini previsti secondo quanto disposto dalla normativa regionale Toscana - è stata ritenuta applicabile la sanzione penale di cui all’art. 137).

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