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Scarichi sul suolo: quando si configura la violazione del divieto?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/10/2018
n. 49693

In tema di tutela penale dall'inquinamento, le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché altrimenti esse vanno qualificate come reflui industriali ai sensi dell’art. 74, lett. h), del D.L.vo 152/2006. Con riferimento agli scarichi, l’art. 137 del D.L.vo 152/2006 prevede, al comma 11, la sanzione nei confronti di chiunque non osservi i divieti di scarico previsi dagli artt. 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee). L’inosservanza del citato divieto di scarichi sul suolo deve ritenersi integrata nell’ipotesi (del caso di specie) di scarico sul suolo di acque reflue industriali, intese come tali le acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali, in quanto le stesse, in conseguenza dello stoccaggio abusivo sui piazzali di rifiuti speciali pericolosi e non, privi di copertura ed esposti agli agenti atmosferici, finivano per riversare sul suolo i componenti inquinanti della produzione.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza 20.06.2017, il tribunale di Avellino condannava il C. alla pena di 300 € di ammenda per il capo a), di 2600€ di ammenda per il capo b), di 1500 € di ammenda per il capo c) e di 200€ di ammenda per il capo d), assolvendolo dal reato sub e) per insussistenza del fatto; giova precisare, per migliore intelligibilità dell'illustrazione, che tutte le violazioni attengono a contravvenzioni del TU Ambientale (269/279, d. Igs. n. 152/2006, quella sub a); 256, d. Igs. n. 152/2006, quella sub b); 137, co. 11, d. Igs. n. 152/2006, quella…
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