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“Ruscellamento” di reflui: si applica la disciplina sugli scarichi o quella sui rifiuti?

Categoria: Acqua
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/11/2017
n. 50629

In caso di sversamento di reflui, la disciplina delle acque è applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, come definito dall’art. 74, comma 1, lett. ff) del D.L.vo 152/2006, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge (acque superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria), ed effettuato tramite un sistema stabile che canalizza i reflui fino al corpo recettore, senza soluzione di continuità. Di conseguenza, laddove gli effluenti non defluissero direttamente in condotte di scarico, bensì raggiungessero il terreno per cosiddetto “ruscellamento”, senza convogliamento tramite condotta, verrebbe a mancare il requisito del nesso funzionale e diretto delle acque con il corpo recettore, sicché opererebbe, allora, la disciplina sui rifiuti. Pertanto, in quest’ultima ipotesi non potrà configurarsi l’inosservanza del divieto di scarico, di cui all’art. 137, comma 11, del citato decreto, quanto piuttosto la fattispecie di abbandono di rifiuti allo stato liquido, sanzionata dall’art. 256 del medesimo decreto (nella specie si trattava di sversamento di reflui da trincee drenanti, avvenuto per tracimazione diretta sul terreno).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9.05.2016, depositata in data 12.07.2016, la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Lecce, sez. dist. Galatina, del 19.11.2012, appellata dal V. e dal coimputato V., qui non ricorrente, assolveva quest'ultimo dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto, sostituendo la pena inflitta al V. nella pena pecuniaria corrispondente di C 15.000,00 di ammenda, eliminando le statuizioni civili e confermando, nel resto, l'appellata sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 137, comma 11, d. Igs. n. 152 del 2006, contestato come commesso secondo…
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