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ALIMENTI – Sostanze di qualità inferiore

Categoria: Alimenti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 02/02/2006
n. 04311

L'utilizzo di latte in polvere, anziché di latte naturale, nella produzione di prodotti caseari in un caseificio integra il reato di cui all’art. 5, lett. a), L. 283/62, in quanto la fattispecie criminosa é integrata in via alternativa dalla privazione anche parziale degli elementi nutritivi ordinari di un alimento o dal mescolamento con sostanze di qualità inferiore: infatti, il legislatore intende evitare ogni variazione della “composizione naturale” e questo certamente avviene allorché un alimento sia prodotto anziché con latte naturale, con latte in polvere, senza che si possa sostenere che la composizione chimica allo stato liquido sia equivalente nello stadio finale.

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