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ALIMENTI – Sostanze alimentari insudiciate

Categoria: Alimenti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 21/03/2006
n. 09643

Può fregiarsi del marchio Parmigiano-Reggiano esclusivamente il formaggio prodotto secondo le regole raccolte nel disciplinare di produzione. Ne deriva che qualora non siano state seguite le regole di produzione normativamente fissate, ivi comprese - per quel che qui interessa - quelle relative alla qualità del latte utilizzato ed alle modalità di alimentazione delle vacche da cui il latte proviene, l’eventuale apposizione del marchio da parte del Consorzio del formaggio parmigiano reggiano dovrà ritenersi irrilevante (se non anche invalida) ed il prodotto posto in commercio come genuino formaggio parmigiano reggiano dovrà invece ritenersi non genuino, con conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 516 cod. pen.

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