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Le emissioni oltre il limite di tollerabilità sono sufficienti ad integrare il reato?

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/12/2017
n. 57958

In materia di emissioni, l’evento della fattispecie penale di getto pericoloso di cose, di cui all’art. 674 cod.pen., consiste nella molestia, riscontrabile già al superamento del limite della stretta tollerabilità: non è, quindi, necessario, ai fini dell’integrazione del reato, il superamento di eventuali valori soglia previsti dalla legge. Il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni, può (nel caso risulti impossibile accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle stesse) anche basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specialmente se a diretta conoscenza dei fatti, sempre che consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti, e non si tratti, invece, di valutazioni meramente soggettive o giudizi di natura tecnica.

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Ritenuto in fatto   1. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario di Salerno ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dagli interessati, ha disposto la restituzione dell'intero impianto produttivo della società F.P. & C. S.p.A., che era stato assoggettato a sequestro preventivo con decreto emesso in data 5 luglio 2016 dal giudice per le indagini preliminari presso tribunale di Salerno.   1.1. Il decreto di sequestro preventivo fu disposto in relazione alle seguenti notizie di reato iscritte nei confronti degli indagati, così come appresso indicati:…
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