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INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Getto pericoloso di cose

Categoria: Aria
Autorità: Cassazione Penale
Data: 14/06/2004
n. 26649

I “casi non consentiti dalla legge” di cui la seconda parte dell’art. 674 Cod. Pen. (“getto pericoloso di cose”) possono essere anche quelli di qualunque genere che “superano la normale tollerabilità”, evincibili dal disposto dell’art. 844 Cod. Pen. dovendo prescindersi dall’osservanza degli standards fissati dalla disciplina antinquinamento, in quanto anche emissioni di fumi o polveri non inquinanti possono superare la normale tollerabilità.

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