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Autorizzazione paesaggistica: esistono provvedimenti di pari valore?

Categoria: Beni culturali e ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 04/06/2018
n. 24872

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto agli altri titoli edilizi legittimanti l'intervento edilizio e, al di fuori dei casi previsti dall'art. 167, commi 4 e 5, D.L.vo. 42/2004, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. Tale autorizzazione, infatti, estingue il reato di cui all'art. 181 del medesimo decreto (opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa) solo se espressamente rilasciata all'esito della speciale procedura di cui alla predetta norma, e non ha equipollenti. Di conseguenza, il permesso in sanatoria rilasciato a seguito di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 380/2001, estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non i reati paesaggistici, soggetti ad una disciplina difforme e differenziata.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza emessa in data 5 luglio 2017, la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, in data 09/11/2015, di condanna di L.M.G., appellata dal Procuratore generale della Corte d'appello e dall'imputato, ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Il Tribunale di Agrigento aveva condannato G.L.M., alle pene di legge, in ordine al reato di cui all’art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, per avere, quale proprietario, eseguito lavori, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e…
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