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BONIFICA – Intervento sostitutivo p.a.

Categoria: Bonifiche
Autorità: Tar Friuli Venezia Giulia – Sez. I
Data: 17/12/2009
n. 00837

In materia di bonifica e recupero di siti inquinati, in base al disposto normativo di cui agli artt. 242-245 e 250 del D.Lgs. n. 152/2006, l’Amministrazione competente (individuata nel livello territoriale proporzionato alla tipologia ed all’estensione dell’inquinamento, secondo il principio di sussidiarietà) è tenuta ad accertare la responsabilità dell’inquinamento e, in caso di accertamento infruttuoso, è la stessa Amministrazione che dovrà procedere alla bonifica, per poi operare il recupero delle somme a carico del proprietario del fondo incolpevole, ma salvaguardando in questo caso l’apporto partecipativo di queste ultime, in specie per quanto riguarda le modalità dell’intervento e fermo restando, comunque, che a carico del suddetto proprietario il recupero degli oneri della bonifica potrà avvenire solo nel limite dell’arricchimento di valore che il disinquinamento avrà apportato al fondo. Sotto quest’ultimo profilo il diritto dell’amministrazione al recupero delle somme va ricondotto nell’alveo delle azioni di ingiustificato arricchimento.

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