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Bonifica – Omissione – Reato - Presupposti

Categoria: Bonifiche
Autorità: Cassazione Penale, III
Data: 11/05/2012
n. 17817

In tema di gestione dei rifiuti, la nuova disposizione di cui all'art. 257 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in materia di bonifica dei siti, è meno grave della previgente disposizione di cui all'art. 51-bis del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, atteso che viene ridotta l'area dell'illecito ed attenuato il trattamento sanzionatorio. Infatti mentre precedentemente "evento poteva consistere nell'inquinamento del sito o nel pericolo concreto ed attuale di inquinamento, il citato art. 257 configura il solo evento di danno dell'inquinamento; inoltre per aversi inquinamento è ora necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR), che è un livello di rischio superiore ai livelli delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC); infine la sanzione penale è ora prevista con pena pecuniaria o detentiva alternativa, diversamente dalla precedente disposizione che prevedeva la pena congiunta.

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