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Siti contaminati: quando la mancata comunicazione costituisce illecito penale?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 15/03/2017
n. 12388

In materia di bonifica dei siti contaminati, sebbene l'art. 257, comma 1, d.lgs. 152/2006, nel prevedere la sanzione penale in caso di mancata effettuazione della comunicazione, richiami genericamente l’art. 242, il riferimento deve ritenersi relativo alla comunicazione di cui al primo comma di tale ultima disposizione (ossia quella che il responsabile dell’inquinamento deve effettuare, nelle modalità indicate dall’art. 304, comma 2, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito o nel momento in cui abbia individuato contaminazioni storiche, una volta messe in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione) e non anche agli altri obblighi di informazione previsti dagli altri commi, dal momento che lo scopo evidente della disposizione penale è quello di sanzionare l'omessa preliminare informazione dell'evento potenzialmente inquinante ai soggetti individuati dalla legge, affinché prendano cognizione della situazione e possano verificare lo sviluppo delle attività ripristinatorie. Sicché risulterebbe del tutto incongruo il ricorso alla sanzione penale con rifermento alla violazione degli ulteriori obblighi, quando gli organi competenti siano già informati dell'inquinamento, se sono stati posti in condizione di attivarsi.

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