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La messa in sicurezza del sito richiede l’individuazione del responsabile?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Tar Piemonte, Sez. I
Data: 09/05/2018
n. 562

Nel caso in cui il Sindaco, quale autorità preposta alla sicurezza e alla salute, ordini l’adozione di misure di sicurezza, identificate nella rimozione di manufatti contenenti amianto, fonte di pericolo, l’ordine di rimozione non può che essere rivolto a chi ha la disponibilità del bene. Qualora tale soggetto non avesse alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, però, l’Amministrazione non potrebbe imporre lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio comunitario che impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione. Tuttavia, la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di correzione dei danni, rientrando, quindi, tra le precauzioni che, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'individuazione dell'eventuale responsabile.

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Fatto   La ricorrente ha impugnato con il presente ricorso, notificato in data 3 aprile 2017 e depositato il 24 aprile 2017, l’ordinanza a firma del Sindaco del Comune di Trino, qualificata come “ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica”, con cui si dispone di provvedere alla rimozione di manufatti contenenti amianto, per i capannoni A e B entro il 20.1.2018, mentre per il capannone C entro il 20.4.2017.   Espone la ricorrente che a seguito di sopralluogo svolto in data 11 ottobre 2016, congiuntamente ai tecnici del Comune di Trino, dell’ARPA e dell’ASL, era emersa la presenza…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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