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L’opposizione di un terzo è un impedimento alla bonifica?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 11/10/2017
n. 46603

In materia di bonifiche, qualora il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato concesso sul presupposto che la parte provvedesse alla bonifica dell’area interessata dall’attività di deposito incontrollato di rifiuti, di cui all’art. 192 del D.L.vo 152/2006, si ritiene che la stessa parte, in quanto proprietaria del terreno ove tale attività deve essere compiuta, non possa, successivamente, incontrare ostacoli a tale adempimento. Questa non potrà, quindi, allegare l’opposizione di un terzo quale fattore che, impedendo di esercitare il dominio sul terreno in sua proprietà, abbia inciso proprio sulle facoltà di accesso e disponibilità connesse alla titolarità del bene su cui l’opera di bonifica doveva essere realizzata.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto Con ordinanza riservata del 14 novembre 2016 il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha, in accoglimento della istanza presentata dal locale Procuratore della Repubblica, revocato la sospensione condizionale della pena disposta, con la sentenza emessa in data 16 aprile 2012 dal Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Piombino, nei confronti di B. M.. Il Giudice dell'esecuzione, rilevato che con la predetta sentenza il Tribunale aveva subordinato la concessione del beneficio in questione alla avvenuta bonifica dell'area interessata dall'attività di deposito incontrollato di rifiuti compiuta dalla imputata entro il termine di sei mesi dall'irrevocabilità della…
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