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Quando sorge l’obbligo di comunicazione ex art. 242 TUA?

Categoria: Bonifiche
Autorità: Cassazione Pen. Sez. III
Data: 27/02/2014
n. 9619

In materia di bonifiche, l’obbligo della comunicazione ex art. 242, comma 1, D.L.vo 152/06 sussiste per il solo fatto del verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, senza necessità che si sia già verificato l’inquinamento. L’obbligo di rispettare – quanto alla rimessione in falda delle acque reflue industriali provenienti dalla barriera idraulica, contenenti sostanze tossiche – i limiti delle tabelle allegate al D.L.vo 152/06, sussiste anche nell’ipotesi di operazioni preliminari messa in sicurezza e non soltanto nell’ambito dell’attività di bonifica. La norma di cui all’art. 243, comma 5, del citato D.L.vo 152/06 non consente alcuna deroga del rispetto dei citati limiti in casi di operazioni limitate alla messa in sicurezza.

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