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Danno – Risarcimento

Categoria: Danno ambientale
Autorità: Cassazione Penale – Sez. III
Data: 12/12/2011
n. 00633

Il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell’interesse collettivo all’ambiente, è ora previsto e disciplinato soltanto dall’art. 311 del D.L. vo n. 152/2006, sicché il titolare della pretesa risarcitoria per tale danno ambientale è esclusivamente lo Stato, in persona del ministro dell’ambiente. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possono invece agire, in forza dell’art. 2043 c.c., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell’ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall’interesse pubblico, collettivo e generale, alla tutela dell’ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale. Sentenza n° 633 del 12/01/2012 Cassazione Penale – Sez. III

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