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Disastro ambientale: quando si configura e quali i rapporti con l'inquinamento ambientale?

Categoria: Danno ambientale
Autorità: Cass. Pen. Sez. I
Data: 29/12/2017
n. 58023

Il delitto di disastro ambientale, di cui all’art. 452-quater cod. pen., introdotto con L. 68/2015, è un reato che richiede, per la sua configurazione, l’avvenimento di uno di tre macro-eventi, che sono: l’alterazione irreversibile dell’equilibrio dell’ecosistema; un evento la cui riparazione risulti particolarmente onerosa e richieda provvedimenti eccezionali; l’offesa dell’incolumità pubblica. Il disastro ambientale richiede, quindi, una lesione che comporti un’alterazione tale da apportare modifiche irreversibili degli equilibri di sistema e che non permettono all’ambiente di reagire con meccanismi naturali per ripristinare le sue condizioni precedenti, le quali possono, invece, essere recuperate solo tramite interventi artificiali eccezionali. Si tratta di casi di maggior gravità rispetto a quelli ricompresi nell’ambito del delitto di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen., che punisce i casi in qui l’inquinamento non è tale da indurre al disastro ambientale.  

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  *estratto   Osserva in diritto   1. I ricorsi contengono doglianze in parte comuni che impongono esame trattazione congiunta. In questa prospettiva si enucleano le questioni afferenti: a) i rapporti tra l'art. 434 c.p. e i delitti di cui al Libro II titolo VI bis introdotti ex L. 22 maggio 2015, n. 68; b) l'omessa rinnovazione del dibattimento in fase di appello; l'assunta violazione della C.E.D.U. per effetto della condanna pronunciata su impugnazione della Pubblica Accusa, senza procedere al nuovo esame dei testi ritenuti decisivi; c) la violazione dei criteri di prova in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie…
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