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Smaltimento illecito: la PA può ottenere il risarcimento del danno all’immagine?

Categoria: Danno ambientale
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 11/06/2014
n. 24619

La normativa speciale sul danno ambientale ex art. 313 D.L.vo n. 152/2006 si affianca (non sussistendo alcuna antinomia reale) alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, non potendosi pertanto dubitare della legittimazione degli enti territoriali a costituirsi parte civile iure proprio, nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il risarcimento non del danno all'ambiente come interesse pubblico, bensì dei danni specifici direttamente subiti, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale. E’ infatti configurabile un danno non patrimoniale anche in capo alle persone giuridiche, tra cui vanno compresi gli enti territoriali esponenziali, sub specie di pregiudizi derivanti dalla lesione di diritti della personalità compatibili con l'assenza di fisicità. In particolare, può costituire danno non patrimoniale in capo all'ente collettivo, sub specie di danno all'immagine, la diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (fattispecie relativa al danno all’immagine causato alla Regione dallo smaltimento illecito, all'interno di un'area regionale protetta, di quasi 2500 tonnellate di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo).

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