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Danno – Risarcibilità a favore di associazione ambientalista

Categoria: Danno ambientale
Autorità: Cassazione Penale – Sez. III
Data: 26/09/2011
n. 34761

Il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica può configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela. La possibilità di risarcimento in favore dell'associazione ambientalista, in ogni caso, non deve ritenersi limitata all'ambito patrimoniale di cui all'art. 2043 cod. civ., poiché l'art. 185, 2° comma, cod. pen. - che costituisce l'ipotesi più importante “determinata dalla legge” per la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. - dispone che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato stesso, ma di chiunque possa ritenersi “danneggiato” per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo. Sentenza n° 34761 del 26/09/2011 Cassazione Penale – Sez. III

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