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EDILIZIA – Condono ambientale

Categoria: Edilizia e urbanistica
Autorità: Cassazione Penale
Data: 20/01/2006
n. 02637

L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successiva alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di costruzione di cui al D.Lgs. 42/04 non estingue il reato previsto dall’art. 181 dello stesso (opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa), né nella specie risultano integrati i presupposti per l’applicazione del c.d. minicondono ambientale di cui L. 308/05: più precisamente non é applicabile né l'art. 1, c. 36 della L. 308/04, laddove ha modificato l'art. 181 D.Lgs. 42/2004 introducendo la non punibilità del reato ambientale quando intervenga un accertamento amministrativo postumo di compatibilità paesaggistica; né l'art. 1, c. 37, che ha introdotto il “minicondono ambientale” per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004.

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