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Legittimazione a ricorrere in materia ambientale: quali criteri?

Categoria: Informazione ambientale
Autorità: Tar Piemonte, Sez. II
Data: 05/10/2017
n. 1082

In tema di legittimazione a ricorrere in giudizio, con riferimento alla tutela dell’ambiente, si ritiene che il giudice nazionale sia tenuto ad interpretare, e quindi ad applicare, le disposizioni che regolano le condizioni per accedere alle procedure di ricorso in maniera, preferibilmente, estensiva. Si dovrà, infatti, tenere conto, da una parte, degli scopi dell’art. 9 della Convenzione di Aarhus sull’accesso alla giustizia in materia ambientale (approvata con Dec. 2005/370/CE), ai sensi del quale chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni ambientali sia stata ignorata, respinta senza motivazione, o trattata diversamente rispetto a quanto prescritto dalla Convezione stessa, deve avere accesso ad una rapida procedura di ricorso ai fini del riesame della propria richiesta. Dall’altra, occorrerà tenere sempre presente l’obiettivo della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario, al fine di permettere ai soggetti interessati di ricorrere in giudizio avverso una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell’Unione.

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Leggi la sentenza

Fatto   Gli atti impugnati hanno ad oggetto l’area denominata “E.W.” di proprietà del Comune di Torino, già inserita in un più ampio (ed in parte già attuato) programma di riqualificazione urbanistica ed ambientale di aree industriali dismesse. Il programma integrato di intervento avviato dal Comune di Torino, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 179 del 1992 e della deliberazione C.I.P.E. del 16.3.1994, è stato recepito nell’accordo di programma stipulato nel 1998 con la Regione Piemonte (denominato “Ambito 8/18/1 - Spina 2 - Aree Lancia, Framtek, Spina 2”). In seguito, l’accordo di programma è stato modificato una prima volta…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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