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Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione: è necessaria la verifica degli effetti inquinanti?

Categoria: Aria
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 11/01/2018
n. 810

Il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute in un’autorizzazione, di cui all’art. 279 del D.L.vo 152/2006, si considera commesso in base alla sola violazione del regime regolamentare. Si tratta, infatti, di un reato formale, previsto per garantire un efficace controllo preventivo da parte delle autorità competenti: l’illiceità non guarda agli effetti sostanziali che potrebbero derivare dall’inosservanza della prescrizione (come, ad esempio, l’effettivo danno ai valori ambientali), quanto piuttosto alla violazione della stessa funzione di controllo che l’autorità esercita attraverso l’atto contenente le prescrizioni inosservate. Non avrà, quindi, rilievo la mancata verifica circa gli effetti inquinanti dell’inosservanza.

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Ritenuto in fatto 1.S.P. era stato regolarmente citato in giudizio, con decreto in data 11/01/2014, per rispondere dei reati, accertati in Misterbianco in data 2/10/2012 nel corso di un sopralluogo, asseritamente commessi in qualità di legale rappresentante del Consorzio C.T.A. , previsti, rispettivamente: dall'art. 279, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, per avere autorizzato alla gestione dei rifiuti ed in particolare alle operazioni di recupero "RS" (Recupero Riciclo di altre sostanze inorganiche) di rifiuti non pericolosi a mezzo di impianto di frantumazione e vagliatura dei rifiuti di inerti, omettendo di avviare il previsto sistema di irrigazione a pioggia con il…
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