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Efficacia della delega di funzioni: quali criteri?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/11/2017
n. 52636

In tema di reati ambientali, affinché la delega di funzioni sia valida ed efficace, e possa, quindi, legittimamente operare quale limite alla responsabilità penale del legale rappresentante dell’impresa, non serve che il trasferimento delle funzioni sia reso necessario dalle dimensioni dell'impresa o dalle esigenze organizzative della stessa. Il criterio oggettivo dimensionale che giustifica la delega non va, infatti, inteso in senso quantitativo, bensì qualitativo: la valutazione deve essere condotta in concreto sulle esigenze organizzative dell'impresa, aveno riguardo, cioè, alla complessità degli impegni ed ai compiti da assolvere, sicché non rileva (come nel caso di specie) che si tratti di un ramo d'azienda o di una società del gruppo.

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Ritenuto in fatto   1. Il Tribunale di Alessandria, con sentenza in data 6.10.2016, ha condannato R.O., con la riduzione per il rito, alla pena di C 4.000,00 di ammenda, oltre spese, per il reato di cui agli art. 110 c.p. e 29quattordecies, comma 3, d. Lgs. 152/06 e successive modifiche, perché, in concorso con B.A., la cui posizione era già stata definita, ed in qualità di direttore tecnico con delega in materia ambientale presso l'insediamento produttivo della I.S.p.A., sita in Novi Ligure (AL), strada B. n. 1 (azienda avente ad oggetto sociale la produzione e la lavorazione di laminati…
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