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E’ sufficiente invocare la propria buona fede per escludere la colpa?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/11/2017
n. 53684

In tema di elemento psicologico del reato, quando si intende invocare la propria ignoranza circa la normativa di settore, e quindi sull’illiceità della propria condotta, non basta invocare semplicemente la propria buona fede: affinché tale ignoranza sia idonea ad escludere la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa occorre, infatti, che essa sia stata determinata da un comportamento attivo della pubblica amministrazione.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con sentenza emessa in data 16 dicembre 2016, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca con la quale Q.P. era stato condannato, alla pena di mesi otto di arresto e C 5.000 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e art. 256 comma 1 d.lgs n. 152 del 2006 in relazione all'art. 6 lett d) d.l. n. 172 del 2008, conv. dalla legge n. 210 del 2008, perché in concorso con C.S., giudicato separatamente, svolgeva attività non autorizzata di raccolta, trasporto di rifiuti…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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