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La buona fede può essere determinata da atti contrastanti della PA?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 12/09/2017
n. 41528

La buona fede del trasgressore presuppone un comportamento attivo da parte della Pubblica Amministrazione, in atto al momento in cui la condotta illecita è stata realizzata. Quando si svolge, ad esempio, l’attività di recupero di rifiuti senza la prescritta autorizzazione, la buona fede potrebbe operare solo nel caso in cui al momento dello svolgimento dell’attività fosse riscontrabile l’esistenza di provvedimenti della PA aventi significato opposto rispetto a quanto contestato. Provvedimenti, cioè, contrastanti in modo tale da portare il destinatario a nutrire legittimi dubbi sulla illiceità di una condotta che risultava, contemporaneamente, consentita da un atto vigente e vietata da un altro provvedimento. Se, però, nel momento in cui la condotta è stata contestata si aveva un solo provvedimento, allora è escluso che potesse crearsi un legittimo dubbio, e quindi, non si può parlare di buona fede del trasgressore.

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 2 luglio 2015, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Pesaro aveva condannato alla pena di giustizia G.A., essendo questo stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art 256, comma 1, lettera a), del dlgs n. 152 del 2006 per avere, nella qualità di titolare di un'impresa impegnata nell'attività di recupero di macerie da costruzione e frantumazione di pietre, esercitato l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi senza la prescritta autorizzazione. Nel rigettare l'appello proposto dal G. la Corte marchigiana ha osservato…
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