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Irrilevanza della irreversibilità del danno nel reato di inquinamento ambientale: cosa comporta?

Categoria: Responsabilità ambientali
Autorità: Cass. Pen.
Data: 30/03/2017
n. 15865

Il fatto che, ai fini del reato di inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis cod. pen., non sia richiesta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che fin quando tale irreversibilità non si verifica anche le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione, costituiscono singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione: è dunque possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-quater, cod. pen. (disastro ambientale): non esistono zone franche intermedie tra i due reati. Ne consegue che non ha alcun rilievo l’eccezione, sollevata nel caso di specie, secondo cui sono state valorizzate condotte tenute in epoca antecedente alla introduzione della nuova fattispecie di reato posto che l’evento ipotizzato dalla norma incriminatrice si è consumato (o meglio, è stato misurato nella sua consistenza anche) dopo l’introduzione della medesima.

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