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RIFIUTI – Tarsu; Diritto allo sgravio o rimborso parziale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. V
Data: 14/04/2010
n. 08870

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'annullamento giurisdizionale del nuovo regolamento e delle relative tariffe che avrebbero dovuto essere approvate nei termini stabiliti dall'art. 79, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (e successivamente più volte prorogati in conseguenza di vari interventi legislativi) non comporta l'illegittimità delle delibere tariffarie adottate in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova disciplina, non avendo i predetti termini carattere perentorio, e non essendo, quindi, configurabile alcun obbligo di adeguamento a carico dei competenti organi comunali. Ne consegue che il contribuente non è liberato dall'obbligo di pagamento per il servizio di raccolta dei rifiuti, continuando, invece, a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 69, comma primo, ultimo periodo, del d.lgs. n. 507 cit., la tariffa precedentemente vigente, ma può richiedere lo sgravio per la parte di tariffa eventualmente superiore, richiesta dal Comune sulla scorta degli atti poi annullati, o il rimborso della differenza del maggiore importo eventualmente versato.

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