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Quando è configurabile la condotta di “raccolta” di rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen.
Data: 25/10/2016
n. 44900

Secondo la definizione offerta dall'art. 183, comma 1, lett. o) D.Lgs. 152/2006, per "raccolta" deve intendersi "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta": coerentemente con tale definizione, la condotta di raccolta di rifiuti non pericolosi comprende ogni comportamento univoco ed idoneo a culminare nell'accorpamento e nel trasporto dei rifiuti stessi.

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