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Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario è sanzionato penalmente?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen. Sez. III
Data: 30/07/2013
n. 32942

II trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o con un formularlo con dati incompleti o inesatti non è più sanzionato penalmente né dal nuovo testo dell'art. 258, comma 4, del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come modificato dall'art. 35 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205) - che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte (in particolare, per chi, nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla tipologia del rifiuto o fa uso del certificato falso) - né dall'art. 260 bis del medesimo d.lgs. n. 152 (come introdotto dall'art. 36 del d. lgs 205 del 2010), che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda Sistri.

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