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Rifiuti – ambulanti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Penale
Data: 10/07/2012
n. 27290

Secondo l'art. 266 del D.L.vo n. 152/2006, le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 del medesimo decreto non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio. La materia del commercio ambulante è regolata dall'art. 28 del D.L.vo n. 114/1998, che impone agli ambulanti di munirsi di una specifica autorizzazione comunale, sulla base della normativa di attuazione, che ogni regione deve emanare entro un anno dalla data di pubblicazione dello stesso decreto. Di conseguenza, l’attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti in forma ambulante può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento di detto titolo abilitativo, e limitatamente ai rifiuti compresi nell'attività autorizzata; in caso contrario, in assenza di siffatta abilitazione, è configurabile il reato di cui all'art. 256 TUA.

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