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Trasporto occasionale dei propri rifiuti: il mezzo deve essere autorizzato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 27/09/2017
n. 44438

Nell’ambito delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, l’art. 212 del D.L.vo 152/2006 ha reintrodotto l’obbligo di iscrizione nell’Albo Nazionale dei Gestori ambientali anche per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, sanzionando penalmente il mancato adempimento quale gestione non autorizzata di rifiuti (di cui all’art. 256 dello stesso decreto). Di conseguenza, deve oggi ritenersi sussistente l’obbligo di iscrizione all’Albo, con modalità semplificate, per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi quando tale attività avvenga in maniera continuativa ed ordinaria, e costituisca parte integrante dell’organizzazione dell’impresa stessa. Diversamente, i trasporti occasionali di rifiuti non pericolosi non comportano alcun obbligo di iscrizione; tuttavia, ciò non significa che non ci sia bisogno di controlli: le imprese che intendono trasportare i propri rifiuti non pericolosi devono, infatti, comunque rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all’Albo Gestori. Il trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra, infatti, una condotta comunque riconducibile alla gestione illecita di cui all’art. 256.

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 29 gennaio 2015 ha dichiarato la penale responsabilità di O.L. in ordine al reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a), del dlgs 152 del 2006, per avere egli compiuto attività di trasporto di rifiuti non pericolosi, costituiti da ammortizzatori, catalizzatori esausti, componenti metalliche intrise di olio e serbatoi di carburante rivenienti dallo svolgimento della sua attività di demolizione di autoveicoli connessa alla sua veste di titolare della C.I., in assenza di qualsivoglia autorizazione; detti rifiuti, per una quantità pari a circa 10 mc, erano stati, infatti,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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