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Quando l’operazione di riempimento di una cava può essere considerata come recupero ambientale?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato, Sez, V
Data: 10/10/2017
n. 4690

L'attività di riempimento di una cava, mediante rifiuti diversi da quelli di estrazione, non è sottoposta alla normativa prevista per le discariche di cui alla Direttiva 1999/31/CE, ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione, di cui all’art. 208, D.L.vo. 152/2006, quando sia preordinata al recupero di tali rifiuti e condotta con i materiali previsti per il recupero stesso: i rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione possono, infatti, ricadere nell’ambito di applicazione della citata direttiva solo nel caso in cui vengano messi in discarica in vista del loro smaltimento, e non qualora essi costituiscano l’oggetto di un recupero. Ciò in quanto la stessa direttiva, all’art. 3, par. 2, esclude dal suo ambito di applicazione l’uso di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento, o a fini di costruzione nelle discariche. Due sono le condizioni, cumulative, affinché tale operazione di riempimento possa essere qualificata come recupero: occorre, infatti, valutare se chi intende procedere al riempimento lo farebbe ugualmente nel caso in cui dovesse rinunciare ad utilizzare a quello scopo rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione (il recupero ha, infatti, come obiettivo principale che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi e preservando le risorse naturali), e se i rifiuti che si prevede di utilizzare siano appropriati ai fini di tale operazione di riempimento (ai fini dell’operazione di riempimento di una cava sono appropriati solo i rifiuti inerti e non pericolosi).

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Leggi la sentenza

Fatto   La Provincia di Bari ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari - Sezione prima n. 00471/2014 che ha annullato, accogliendo il ricorso dell'impresa E.M. s.r.l., la nota dell'amministrazione della Provincia di Bari, prot. PG 0196033 del 15.11.2012, recante l’archiviazione della comunicazione di inizio attività di "recupero" di rifiuti non pericolosi derivanti da coltivazione di cava. In data 08.09.2006, la società ricorrente in primo grado (odierna appellata) inoltrava alla Regione Puglia istanza di proroga per la prosecuzione della coltivazione della cava di sua proprietà, al fine di ottenere l'autorizzazione all'approfondimento…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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