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Non adempiere ad una prescrizione equivale a non avere l’autorizzazione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 20/06/2018
n. 28493

La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di cui all'art. 256, comma quarto, del D.L.vo 152/2006, è un reato formale di pericolo, che si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti. Questo significa che la valutazione circa il pregiudizio al bene giuridico protetto, vale a dire l'integrità dell'ambiente, va retrocessa al momento della condotta inosservante, secondo un giudizio prognostico "ex ante": è, infatti, irrilevante l'assenza in concreto, anche qualora successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, essendo sufficiente la mera inosservanza delle prescrizioni.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza in data 13.7.2016 il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato P.B. , in qualità di legale rappresentante e direttore tecnico dell'omonima impresa individuale, alla pena di C 3.000 di ammenda in quanto responsabile del reato di cui all'art. 256, 4 comma d. Igs. 152/2006 per aver effettuato operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi non rispettando una pluralità di prescrizioni contenute nella comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del medesimo decreto legislativo all'ente provinciale in data 24.7.2008, quali il rispetto delle aree funzionali dell'impianto, la cubatura dei materiali stoccati, l'ispezionabilità del sistema di raccolta…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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