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Combustione illecita: il danno all’ambiente va dimostrato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 17/11/2017
n. 52610

Il reato di combustione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256-bis del D.L.vo 152/2006, si configura con l'appiccare il fuoco a rifiuti abbandonati, ovvero depositati in maniera incontrollata. Da qui la sua natura di reato di pericolo concreto e di condotta, per la cui integrazione non rileva la dimostrazione del danno all'ambiente e del pericolo per la pubblica incolumità, derivando essi, secondo la corretta applicazione del principio di precauzione, dalla stessa condotta di appiccare fuoco. Ne deriva che al rilevare una tale condotta non sarà necessaria la verifica del danno all’ambiente, essendo evidente che, ove venga appiccato fuoco a rifiuti (nella specie, lastre policarbonato, bottiglie in vetro, materiale ferroso, situati in una fossa ricavata nel terreno), tale condotta è sufficiente di per sé a rappresentare una minaccia per l'ambiente.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1. Con sentenza emessa in data 16 dicembre 2016, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese con la quale S.V. era stato condannato, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 75 commi 2 e 3 d.lgs n. 159 dei 2011, perché sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza (Palermo), violava tale misura recandosi presso il proprio fondo agricolo in Missilmeri, e del reato di cui all'art. 256-bis commi 1,2,3,e 4 del d.lgs n. 152…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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