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Trasporto occasionale di propri rifiuti non pericolosi: serve l’iscrizione all’Albo?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 19/01/2018
n. 2290

Chi trasporta, anche occasionalmente, rifiuti non pericolosi prodotti nell’esercizio della propria impresa è, comunque, tenuto ad iscriversi all’ Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.L.vo 152/2006, anche quando si tratti dell’iscrizione secondo la procedura semplificata descritta al comma 8, che presuppone una comunicazione. Diversamente, la mancata comunicazione o iscrizione configura la fattispecie illecita di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del decreto citato, che, trattandosi di un reato istantaneo, si consuma anche solo con un singolo trasporto effettuato da un soggetto non autorizzato. Laddove, invece, l’attività abusiva di trasporti risultasse continuativa ed organizzata, si configurerebbe un’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, sanzionata all’art. 260.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 3 febbraio 2017, la Corte d'appello di Torino ha respinto il gravame proposto personalmente dall'odierno ricorrente, confermando la sentenza del Tribunale di Asti del 14 dicembre 2015, che l'aveva condannato alla pena di 1.800 Euro di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per aver effettuato abusivamente attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi (per lo più rottami ferrosi), conferendoli all'impianto di recupero M. Srl di Costigliole d'Asti, a partire dall'anno 2012. 2.Avverso la sentenza di appello, ha…
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