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RIFIUTI – Nozione di rifiuto

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Civile
Data: 02/08/2007
n. 17002

Ai fini della configurazione delle violazioni amministrative in materia di rifiuti (nella specie "ex" art. 12, comma 1, 15, comma 3, e 11, comma 3, D.Lgs. 22/97), l'attività di sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di materiali inerti provenienti da costruzioni rientra tra quelle da cui origina la produzione di un rifiuto, alla luce del chiaro disposto degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 22/97. Né rileva, in senso contrario, il disposto dell'art. 14 della L. 138/02, che ha fornito l'interpretazione autentica del sopra richiamato art. 6, poiché tale norma conferisce rilievo, ai fini della qualificazione come rifiuti dei materiali inclusi nell'elenco di cui all'allegato A del D.Lgs. 22/97, all'attività successivamente svolta sul materiale, nel senso che, per escludere la detta qualificazione, occorre un dato oggettivo in contrasto con la classificazione del materiale, ovverosia l'accertamento di una successiva utilizzazione - e quindi non soltanto l'astratta destinazione ad una successiva utilizzazione.

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