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RIFIUTI – Rifiuti edilizi

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 12/10/2005
n. 36955

Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 del D.L. 138/2002, i materiali provenienti da demolizione edilizia sono rifiuti speciali non pericolosi e possono essere riutilizzati nello stesso od in diverso ciclo produttivo o di consumo - ad esempio nelle opere di riempimento - solo previo «test di cessione» degli stessi, in conformità al D.M. 5 febbraio 1998, in modo da non recare pregiudizio all’ambiente; sicché in assenza del menzionato test ogni recupero dei materiali cosiddetti di risulta integra la contravvenzione di cui all’art. 51 , comma primo, lett. a) del D.Lgs. 22/1997.

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