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Gestione non autorizzata e deposito incontrollato: la rimozione dei rifiuti fa cessare l’illecito?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 08/08/2017
n. 38977

In materia di rifiuti, l’art. 256 del D.L.vo 152/2006 sanziona chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della necessaria autorizzazione, iscrizione o comunicazione (di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216), così come i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, o li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’art. 192.  In tutti questi casi l’illecito si considera compiuto, a tutti gli effetti, nel momento in cui la condotta vietata viene realizzata. Non importa, cioè, che sia istantanea o permanente: è la condotta in sé, per la sua natura istantanea, che viene sanzionata, indipendentemente dalla rimozione degli effetti dannosi arrecati. Di conseguenza, nelle ipotesi di reato citate la rimozione dei rifiuti non costituisce motivo di cessazione dell’illecito.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 16.3.2016, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza in data 17.7.2015 che aveva condannato A.G.A. alla pena di anni 1, mesi 3 di arresto ed euro 9.000,00 di ammenda oltre spese, risarcimento danni a favore della parte civile da liquidarsi in separata sede e spese, per i reati di cui al capo A), art. 256, comnna 1, lett. a) e b), in relazione agli art. 208 e 216, d. Lgs. 152/06 perché in qualità di titolare dell'omonima ditta, aveva effettuato nell'area identificata nel capo d'imputazione, non rientrante…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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