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Qualificazione come sottoprodotto: su chi ricade l’onere della prova?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 10/02/2016
n. 5504

In materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali, incombe sull'interessato l'onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo: ciò in quanto l'art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006, definendo come sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi "tutte" le condizioni dettagliatamente indicate nella disposizione normativa, sottrae il regime dei sottoprodotti a quello dei rifiuti, introducendo una disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria.

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