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Quantità massima di rifiuti stoccabili: di quali rifiuti si tiene conto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 03/05/2018
n. 18891

In tema di stoccaggio di rifiuti, ai fini dell'accertamento del rispetto delle quantità massime legittimamente stoccabili presso l'impianto di recupero si deve tener conto anche dei rifiuti esitati dall'attività di trattamento che non hanno ancora cessato di essere tali, in quanto essi continuano ad essere assoggettati alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti (art. 184-ter del D.L.vo 152/2006). Ai fini della determinazione delle quantità di rifiuti stoccabili, si deve infatti tener conto della capacità complessiva dell'impianto non solo dei rifiuti materialmente messi in riserva.

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Ritenuto in fatto   1.11 sig. A.B. ricorre per l'annullamento della sentenza del 17/03/2017 del Tribunale di Treviso che lo ha assolto dal reato di cui agli artt. 208 e 256, commi 1, lett. a), e 4, d.lgs. n, 152 del 2006 con la formula «perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen.». 1.1.Premesso il proprio interesse a ricorrere, con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione dell'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione agli artt. 6, 7 e 8 dell'autorizzazione n. 762/2012 rilasciata…
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