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Ordinanza sindacale di rimozione: quali conseguenze all’inadempimento?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 03/09/2018
n. 39430

In tema di abbandono di rifiuti, vietato ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 152/2006, l'obbligo di rimozione dei rifiuti sorge in capo al responsabile dell'abbandono come conseguenza della sua condotta e, nei confronti degli obbligati in solido, quando sia dimostrata la sussistenza del dolo o, almeno, della colpa, mentre i soggetti destinatari dell'ordinanza sindacale sono obbligati in quanto tali e, in caso di inosservanza del provvedimento, ne subiscono, per ciò solo, le conseguenze se non hanno provveduto ad impugnare l'ordinanza sindacale per ottenerne l'annullamento o non forniscono al giudice penale dati significativi valutabili ai fini di una eventuale disapplicazione del provvedimento impositivo dell'obbligo.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza del 13 settembre 2017 ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Udine, in data 29 settembre 2016, aveva affermato la responsabilità penale di F. P. per il reato di cui all'articolo 255 d.lgs. 152\2006, per non aver ottemperato all'ordinanza emessa dal sindaco del comune di Basiliano il 5 giugno 2012, con la quale si ordinava di provvedere alla rimozione ed allo smaltimento di rifiuti, con ripristino dello stato dei luoghi, in un immobile ubicato in quel comune, entro il termine di trenta giorni dalla data di…
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