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Qual è il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini del deposito temporaneo?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 16/09/2014
n. 37843

A norma dell'art. 183, comma l, lett. bb), d.lgs. 152/2006, cit, il deposito temporaneo può essere effettuato solo nel luogo di produzione del rifiuto, dovendosi per tale intendere, nella sua accezione più lata, quello che si trova nella disponibilità dell'impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione (fattispecie relativa a rifiuti provenienti da attività di demolizione stoccati dinanzi al piazzale industriale di una Società, il quale risultava privo di funzionale connessione con il luogo di loro produzione effettuata da altra società).

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