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RIFIUTI - Terre e rocce da scavo

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Penale - Sez. III
Data: 29/12/2009
n. 49826

In tema di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, nel caso in cui si renda possibile solo l’esame di una parte del terreno, deve ritenersi comunque prova indubitabile del superamento dei limiti anche l’esame della sola massa disponibile in quanto, diversamente opinando, sarebbe agevole per il reo attraverso la attività di dispersione del terreno, disperdere anche la prova del reato. L’attività dell'indagato sostanziatasi nel fare analizzare da un laboratorio privato solo 5 Kg di materiale a suo dire scavato nel cantiere di una erigenda discarica, rafforza la tesi di un comportamento tendente ad eludere le disposizioni vigenti. La natura di rifiuto di un materiale può legittimamente essere individuata in relazione alla provenienza dei terreni ed all’accertamento sulla concentrazione di inquinanti riscontrata in misura superiore ai limiti massimi consentiti, né si può ritenere in alcun modo rilevante in tale contesto l’esistenza della VIA ed il rispetto delle condizioni imposte.

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