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RIFIUTI – Qualifica dei raspi e vinacce

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Penale – Sez. III
Data: 02/07/2009
n. 26951

Stante il disposto di cui all’art. 185, co. 1, lett. b), n. 5 del D.Lgs. 152/2006, la natura di rifiuto, in riferimento ai raspi e vinacce, non può dedursi dalle modalità di raccolta e tenuta degli stessi materiali, argomentando che in virtù di tali modalità, le caratteristiche degli stessi (ed in particolare: tasso di umidità e tenore di rame), superando i valori previsti dall’art. 1 del D.M. che disciplina i fertilizzanti, non possano essere usati come ammendante vegetale semplice non compostato e quindi ricondotti nel novero dei rifiuti.

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