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RIFIUTI – Bonifica di siti inquinati

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 08/03/2004
n. 10753

In materia di bonifica di siti inquinati, la perdita della proprietà dell’area non è d’ostacolo all’esecuzione dell’ordine di bonifica, sicché è legittima la statuizione che subordina il beneficio della sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino dello stato dell’area: ciò è altresì indipendente dal rilievo che sussista una sproporzione con la gravità del fatto, in quanto la bonifica non può essere divisa in parti corrispondenti ai periodi di responsabilità di ogni singolo coimputato. Parimenti non si può addurre l’assenza di un ingiusto profitto quale ostacolo all’esecuzione dell’ordinata bonifica: infatti, non è comprensibile il rapporto tra profitto e costi di bonifica, dal momento che quest’ultima non elimina il profitto antecedente alla stessa, né la condanna alla bonifica futura elimina il danno già verificatosi. Nel caso di inserimento nei registri di carico e scarico rifiuti di dati completamente falsi, mentre l’articolo 52 del D. Lgs. 22/1997 prevede la mera ipotesi della tenuta dei registri in modo incompleto, l’art. 484 Cod. Pen. sanziona la falsità in registri, sicché, pur essendo le condotte completamente diverse, la disposizione codicistica permette di completare in modo organico la previsione normativa in materia di rifiuti, rendendo il sistema sufficientemente completo ed in grado di assicurare una maggiore tutela repressiva nel momento della formazione dei registri.

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