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Quando si può confiscare il mezzo del terzo estraneo al reato di gestione non autorizzata?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/08/2018
n. 38850

In tema di gestione di rifiuti, ai sensi dell'art. 259, comma 2, del D.L.vo 152/2006, la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per la consumazione del reato di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all'art. 256, è obbligatoria anche se il mezzo è di proprietà di un terzo estraneo, ossia colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, quando questi non provi la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (nella specie l'automezzo era stato utilizzato per la consumazione del reato - circostanza non contestata - e l’imputato era recidivo specifico - altra circostanza non contestata -, sì da lasciar ragionevolmente ritenere che il bene potrebbe essere utilizzato nuovamente per altri trasporti di rifiuti).

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.11 sig. N. C. ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 02/05/2017 del Tribunale di Taranto che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 12/04/2017 del G.i.p. di quello stesso Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 256, d.lgs. n. 152 del 2006, ha ordinato il sequestro preventivo dell'autocarro di sua proprietà, F. tg. xxx, utilizzato dal padre per il trasporto, non autorizzato, di rifiuti non pericolosi (fanghi da fosse settiche e rifiuti derivanti dalla pulizia di fognature). 1.1.Con il primo motivo, deducendo che l'autocarro, in disuso e…
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