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TARSU – Assenza del servizio di raccolta e trasporto rifiuti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Civile
Data: 07/11/2005
n. 21508

In materia di Tarsu, l’equiparazione fra mancata istituzione e attivazione del servizio e mancata prestazione in concreto del servizio nell'area di residenza o operatività dell'utente non appare rispondente al dato normativo applicabile e cioè alle disposizioni del testo unico sulla finanza locale (T.U.F.L.) approvato con RD 1175/31. In tal sede, è sì previsto che per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti, ma la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio. Infatti, la ragione istitutiva del prelievo che è quella di porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività piuttosto che di fornire delle prestazioni riferibili ai singoli utenti: i criteri di ripartizione del costo del servizio non sono tali da consentire un riferimento al concreto utilizzo da parte di ciascun utente e si basano su indici presuntivi, sicché sarebbe pertanto contrario al sistema di determinazione del tributo pretendere di condizionare il pagamento al rilievo concreto delle condizioni di fruibilità che del resto, per loro natura, oltre ad essere di difficile identificazione mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione.

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