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Deposito incontrollato: quando si configura?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 14/03/2017
n. 12169

Il reato di deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, di cui all’art. 256 comma 2, d.lgs. 152/2006 – che ha natura di reato proprio, richiedendo quale elemento costitutivo la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all'autore della violazione - si configura quando l'attività posta in essere è definitiva, nel senso che essa non prelude ad alcuna successiva operazione di smaltimento o di recupero dei rifiuti, come si connotava, nel caso di specie, l’attività realizzata dal rappresentante legale di una società, consistente in un deposito di rifiuti speciali mediante ammassi di materiali non omogenei (residui di demolizioni edili anche miste ad amianto, mobili in legno, apparecchiature elettriche ed elettroniche, guaine, residui di materiali ferroso e in vetro, lastre e tubature in eternit) in un fondo recintato nella sua disponibilità in assenza di titolo abilitativo.

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